Lo statuto della fondazione

(approvato con delibera della Giunta Regionale  del 14 dic.1999 n.2382)

Art. 1  E’ costituita, per onorare la memoria del Sacerdote forlivese Don Giuseppe Prati, noto come ”Don Pippo”,  una Fondazione denominata “OPERA DON PIPPO – ONLUS”.

La Fondazione ha sede in Forlì.

Art. 2  La Fondazione “Opera don Pippo – ONLUS” persegue esclusivamente  finalità di solidarietà sociale.

Essa svolge attività nel settore dell’assistenza sociale e socio-sanitaria e della formazione: dette attività sono dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni di disabilità, di disagio economico, sociale o familiare.

In via prioritaria, scopo della Fondazione è di farsi carico di persone affette da disabilità fisiche, psichiche o sensoriali, garantendo loro idonee prestazioni socio-riabilitative al fine di favorirne il progressivo reinserimento nella società e l’acquisizione di una visione della vita in cui i valori cristiani siano sentiti come parte integrante della persona umana.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, nei limiti di quanto stabilito dall’art.10 comma 6 del D Lgs n. 460 del 4 dicembre 1997.

Art. 3  L’Opera adempie al suo scopo  mediante interventi di carattere socio-sanitario-educativo di gruppo ed individuali, strutturati e gestiti nel rispetto della normativa vigente, offrendo in via prioritaria a persone residenti nel territorio provinciale i seguenti servizi:

“case-famiglia” o “gruppi-famiglia”, con permanenza continuativa diurna e/o notturna,

 centri culturali e di educazione psico-motoria;

assistenza domiciliare.

Nella gestione degli interventi di cui sopra, l’Opera attiva ogni possibile rapporto con le famiglie dei fruitori e con il contesto sociale, per una più completa ed equilibrata maturazione ed integrazione dei destinatari  degli interventi stessi.

Art.  4  L’Opera, pur attenta all’evoluzione delle metodologie e delle tipologie di servizi che potranno affermarsi anche in seguito alla modifica dei bisogni dei destinatari dei servizi stessi, si caratterizza in via prioritaria per la presenza delle “case-famiglia” o “gruppi-famiglia” quale strumento ad alto contenuto socio-educativo , nello spirito delle esperienze dei Fondatori Gaspero Maiolani ed Elisabetta Piolanti.

L’Opera, coerentemente con lo spirito che l’ha ispirata e sorretta, potrà avvalersi delle prestazioni di tutti coloro che vorranno offrire il loro contributo generoso, totalmente o parzialmente gratuito, per il migliore funzionamento dei servizi nell’interesse dei destinatari di questi ultimi.

Le modalità di funzionamento dei servizi e le modalità di ammissioni degli stessi sono definite nel regolamento interno.

Art. 5  Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili descritti nell’atto costitutivo, nonché dai beni successivamente acquisiti con oblazioni, donazioni, lasciti ed erogazioni di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento della Fondazione stessa.

Art. 6   La Fondazione provvede alla realizzazione dei suoi scopi con l’utilizzazione diretta del proprio patrimonio, nonché con le rendite del patrimonio stesso e con le rette per la fruizione dei servizi prestati.

L’attività della Fondazione dovrà essere adeguata alle entrate risultanti dal bilancio preventivo che sarà predisposto  annualmente dal Consiglio di Amministrazione .

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione e di quelle direttamente connesse.

Art. 7  La Fondazione è retta da un Consiglio di amministrazione composto da sette  membri che durano in carica quattro anni e possono essere confermati senza interruzione.

I membri del Consiglio di amministrazione vengono così nominati:

uno dalla Provincia di Forlì-Cesena

uno dal Comune di Forlì

uno dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Forlì

uno dall’Ordianario della Diocesi nel cui territorio si trova le sede della Fondazione.

Uno dal Capitolo della Cattedrale di Forlì

Uno dall’Abate pro tempore dell’Abbazia di S. Mercuriale di Forlì

Uno dal Parroco pro tempore  della Parrocchia nel cui territorio si trova la sede della Fondazione.

Art.  8  Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno un Presidente, un vice Presidente e un Segretario.

I Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario prestano la loro opera gratuitamente.

Art.  9  I membri del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunziata dal Consiglio stesso.

Art.  10   Il Consiglio si riunisce in adunanza ordinaria e straordinaria.

Le adunanze ordinarie hanno luogo nei mesi di maggio e settembre per l’approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo

Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni qualvolta lo richieda un motivo urgente, sia per iniziativa del Presidente, sia per domanda sottoscritta di almeno due componenti del Consiglio di amministrazione.

La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente mediante invito scritto contenente l’ordine del giorno, inviato a tutti i membri almeno cinque giorni prima della riunione.

Art.  11  Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione debbono essere prese con l’intervento di almeno la metà più uno dei componenti ed a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti; quando si tratti  di questioni concernenti persone hanno sempre luogo a voti segreti..

I verbali della deliberazioni debbono essere trascritti in ordine cronologico, a cura del Segretario, in apposito registro e vengono  sottoscritti da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.

Art. 12 Il Consiglio provvede all’ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione ed al suo regolare funzionamento; promuove, quando occorra, le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per il funzionamento della Fondazione e dei vari rami e settori in cui si esplica la sua attività; approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; assume, sospende e licenzia i dipendenti e ne determina il trattamento economico; delibera su tutti gli affari che interessano la Fondazione.

Art.  13  Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di suo impedimento o assenza,  il vice Presidente, rappresentano la Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Inoltre il Presidente cura l’osservanza dello statuto  e dei regolamenti e vigila sull’andamento in genere della Fondazione, soprattutto riguardo ai rapporti con il personale educativo; convoca il Consiglio per la trattazione degli affari di sua competenza e cura l’esecuzione delle deliberazioni; stipula contratti e sovrintende a tutti i servizi della Fondazione; adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento che riterrà opportuno, riferendo nel più breve termine al Consiglio per la ratifica.

Art.  14  L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio l’1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno

Il Consiglio ha l’obbligo di redigere annualmente il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo.

Art.  15  In caso  di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, è fatto  obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociali o a fini di pubblica utilità, sentiti gli Organismi di controllo di cui all’art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta da legge.

In ogni caso, il destinatario dovrà essere un ente giuridicamente riconosciuto operante nell’ambito della provincia di Forlì-Cesena in settori analoghi a quello in cui opera la Fondazione.

Art.   16  Il consiglio di Amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto porta a termine il proprio mandato fino alla sua naturale scadenza.

Art.  17  Per quanto non disposto dal presente statuto, si osservano le norme previste dal codice civile e la normativa riguardante le ONLUS, nonché le disposizioni vigenti in materia socio-assistenziale.

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